IL GARANTE E IL MINISTERO CI DANNO RAGIONE!

Ci viene spontaneo pronunciare la classica esclamazione “Ve l’avevamo detto!”, perché la soddisfazione è proprio grande. Non capita infatti tutti i giorni veder riconosciuta la fondatezza delle nostre convinzioni. Anzi qualche sentenza “strana” ci aveva preoccupato, perché capita a volte di accorgerci che le nostre indicazioni stentano a circolare e a trovare adesioni mentre quelle dei nostri avversari arrivano immediatamente a tutti. Stavolta non è così.

Il Garante della privacy ha parlato chiaro, come d’altra parte aveva già fatto in una precedente occasione. La novità, semmai, è costituita dalla nota ministeriale che stavolta si è premurata di diramare il parere del garante e di condividerne i contenuti.

In merito alla legittimità di fornire alle organizzazioni sindacali dati personali, quali possono essere in particolare i compensi a carico del FIS o quelli relativi al Bonus, si dichiara che le prerogative sindacali previste nei contratti collettivi sono da ritenersi soddisfatte anche se non si forniscono dati personali ma rendendo note soltanto informazioni aggregate.

La Nota aggiunge opportunamente che il Garante dichiara che l’esigenza di dare evidenza alla parte sindacale della remunerazione dei progetti finanziati con il FIS può essere garantita fornendo alla parte sindacale il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.

Che le cose stessero così lo abbiamo sostenuto, come ANP, da tempo immemorabile, incontrando a volte lo scetticismo di qualche collega. Il Garante ha confermato che avevamo ragione.

Abbiamo a suo tempo dato anche notizia della sentenza pronunciata dal TAR Veneto (n. 01144/2019) che, a fronte del ricorso presentato per l’annullamento del diniego opposto da un dirigente scolastico di Verona all’accesso agli atti relativi all’attribuzione individuali dei compensi FIS e di quelli relativi al bonus, lo ha respinto sulla base di tre fondamentali motivazioni:

  • i docenti destinatari dei compensi vanno considerati parti controinteressate rispetto al ricorso e quindi verrebbe compromesso il loro diritto alla riservatezza, che è giuridicamente tutelato
  • l’estensione indiscriminata di una verifica di tal genere a tutto il personale si traduce in un controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione, che è vietato per consolidato orientamento della giurisprudenza
  • l’istanza di accesso è stata motivata con l‘esigenza di verificare se l’erogazione dei compensi è avvenuta nel rispetto dei criteri di trasparenza e di lotta ai fenomeni corruttivi; ma tale finalità esula dalle prerogative sindacali e non ha nulla a che vedere con l’esigenza di verificare l’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto.

Altrettanto importante e istruttiva va considerata la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia (n. 00145/2020), che ha dichiarato inammissibile il ricorso sindacale contro il diniego di un dirigente scolastico di Pordenone nei confronti dell’istanza di accesso a documenti relativi all’attribuzione del bonus.

Dopo l’ultimo parere del Garante per la protezione dei dati personali non possono rimanere dubbi in materia. Le eventuali ulteriori pressioni sindacali per avere tabelle nominative e relativi compensi individuali vanno respinte senza la minima esitazione. Accoglierle e fornire dati personali costituirebbe un illecito di cui il dirigente potrebbe essere chiamato a rispondere.

Vogliamo sperare che questa storica querelle debba essere considerata definitivamente chiusa, anche da parte sindacale, e che non siano necessarie altre conferme.

 

ALLEGATI:

Nota prot. n. 49472 del 28 dicembre 2020 del Garante per la protezione dei dati personali

Nota del M.I. Uff. Gabinetto n. 1038 del 12 gennaio 2021