GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO: UNA PRONUNCIA IMPORTANTE

Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro, in data 25 gennaio 2021, ha emesso un Decreto di rigetto che consideriamo molto importante sotto diversi punti di vista. Siamo convinti che la lettura del dispositivo, che è allegato, potrà fornire a tutti i colleghi della Lombardia utili indicazioni per quanto riguarda le modalità di gestire le relazioni sindacali e di tutelarsi di fronte alle ricorrenti accuse di comportamento antisindacale a cui si espongono tutti i colleghi che rispondono alle pretese sindacali con coerenza e fermezza.

Partiamo dal motivo del contendere. Una nostra collega di Milano si è vista contestare dalla parte sindacale la proposta di destinare ai suoi collaboratori e ai docenti che rivestono funzioni di tipo organizzativo all’interno del funzionigramma dell’istituto una quota di FIS proporzionale al carico di lavoro ad essi assegnato. È noto che la parte sindacale tende a riconoscere soltanto due collaboratori (e non i componenti dello staff dirigenziale) e a contenere il più possibile i loro compensi, riservandosi in questo modo di suddividere le risorse del FIS su una più ampia platea di personale.

Non essendo la collega disponibile a recedere dalla sua proposta ed avendo manifestato, a fronte dell’impossibilità di trovare un accordo, la volontà di procedere all’adozione di un atto unilaterale, lo Snals ha deciso di ricorrere al Giudice del lavoro per violazione dei diritti di informazione, partecipazione, confronto, con lesione della libertà sindacale (ex-art. 28 della legge 300/1970), nonché per la violazione della normativa in materia di contrattazione decentrata d’istituto.

Il Giudice ha proceduto ad un’accurata valutazione della documentazione fornita dalle parti ed è giunto alla conclusione che la tesi prospettata dalla parte ricorrente appare smentita dal mero esame degli atti forniti dalla parte convenuta, dalla quale emerge un quadro di circostanze incompatibile con le violazioni denunciate. [Primo spunto: la relazione che il dirigente scolastico presenta in proprio, o fornisce all’avvocato dello Stato per la difesa, è determinante per contestare, punto per punto, le accuse della parte ricorrente]

Il Giudice rileva inoltre che sono documentati bel 11 incontri tra le parti, che non risulta che la dirigente abbia fatto ricorso a ricorrenti atti unilaterali, mentre risulta che fin dall’anno scolastico 2014/15 lo Snals non sia mai stato disponibile a sottoscrivere il contratto d’istituto. [Secondo spunto: la ricostruzione nel tempo dell’andamento delle relazioni sindacali, da inserire nella relazione,  fornisce elementi di valutazione importanti circa l’atteggiamento delle parti]

Il Giudice rileva, inoltre, che dalla lettura dei verbali delle riunioni la dirigente scolastica ha dato ripetutamente prova di disponibilità al dialogo e al confronto. Dall’esame dei verbali risulta, inoltre, che la dirigente ha presentato in modo esauriente i criteri per la ripartizione del FIS. [Terzo spunto: è vero che la verbalizzazione degli incontri relativi alla trattativa non è obbligatoria, ma in una situazione conflittuale è comunque consigliabile in quanto costituisce il tracciamento e la testimonianza delle posizioni assunte dalle parti]

La relazione evidenzia anche che la dirigente scolastica ha ottemperato al dovere di convocare la parte sindacale anche dopo l’adozione dell’atto unilaterale. [Quarto spunto: è bene ricordare che l’adozione dell’atto unilaterale costituisce un provvedimento provvisorio e che il dirigente deve continuare a convocare la parte sindacale e ricercare, se possibile, un accordo. Lo prevede l’art. 40, comma 3-ter del D.lgs. 165/2001, dopo le modifiche apportate nel 2017]

Il Giudice non condivide neanche l’accusa che la ripartizione del FIS non abbia rispettato l’art. 88 del CCNL di comparto 2007, visto che il 50 % del FIS è stato destinato al coordinamento didattico delle classi. Così pure non ritiene accoglibile l’accusa di non aver reso pubblico l’atto unilaterale visto che è stato inviato alla mail istituzionale di tutto il personale, alla RSU, alle organizzazioni sindacali e pubblicato sul sito in “amministrazione trasparente”. [Quinto spunto: questo dimostra che la pubblicazione del contratto non è un adempimento burocratico da sottovalutare, ma una diretta evidenza della correttezza dell’operato della parte pubblica e del rispetto del principio di trasparenza]

La conclusione del Giudice è che non risulta alcuna violazione delle prerogative sindacali, né è ravvisabile un comportamento antisindacale riconducibile all’art. 28 della legge 300/1970. Pertanto il ricorso è respinto.

 

ALLEGATI

Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, Decreto di rigetto 1925/2021 del 25.01.2021, RG n. 8913/2020