Tra le varie problematiche relative al bonus sta emergendo anche una particolare querelle circa l’eventuale diritto del Dsga di accedere ai benefici del premio. Dal momento che anche in questo caso le posizioni tendono a differenziarsi è opportuno un chiarimento di tipo normativo.
La legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160), al comma 249 dell’art.1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Tra il personale scolastico va naturalmente compreso anche il Dsga; quindi si potrebbe supporre che la nostra proposta di spostare una quota del fondo bonus (proporzionale all’organico del personale ATA) sul FIS, in modo da maggiorare la quota di FIS da destinare a questa categoria di personale, consenta anche di prevedere un compenso a favore del Dsga. Va precisato che non si dovrebbe parlare di valorizzazione del personale ATA, in quanto non esiste, a differenza dei docenti, un sistema di criteri di valutazione, né il dirigente scolastico può pensare di costruirselo da sé. Quindi la quota del bonus va ad integrare quella del FIS e quindi permette di riconoscere attività aggiuntive all’orario di servizio o specifiche intensificazioni del carico di lavoro ad orario costante.
Va però aggiunto che il Dsga, fino ad oggi, ha avuto accesso alle risorse del FIS soltanto in riferimento all’art. 88, comma 2, lettera j) del CCNL di comparto del 2007, dove si dice che con il FIS è retribuita: “la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite nella Tabella C”.
Al successivo articolo 89 si aggiunge che: “Al personale DSGA possono essere corrisposti, ..….., esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d’istituto:
a) per compensi per lavoro straordinario, per un massimo di 100 ore annue;
b) per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.”.
Ma per quanto riguarda il lavoro straordinario va specificato che la successiva Sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall’art. 89 di retribuire fino a cento ore eccedenti l’orario obbligatorio di servizio.
Quindi il Dsga accede al FIS soltanto alla voce “indennità di direzione”, attraverso parametri determinati in sede di contrattazione nazionale, ma soltanto per la parte variabile dell’indennità stessa. Può svolgere prestazioni aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio e può recuperare l’eccedenza oraria attraverso forme di flessibilità organizzativa del suo lavoro. Oppure può accedere ai compensi previsti per particolari progetti come previsto dalla lettera b) dell’art. 89. La sequenza contrattuale del 2008 ha, di fatto, impedito al Dsga di accedere alle altre risorse del FIS.
Le ultime novità. In allegato al recente CCNI del 31.08.2020 sulla ripartizione del fondo Mof è stata riportata una Dichiarazione congiunta, nella quale le parti condividono la necessità di valorizzare tutto il personale scolastico, con particolare riferimento ai Dsga, anche a riconoscimento delle attività aggiuntive di supporto agli uffici per le procedure di validazione delle GPS.
La finalità è certamente condivisibile. Va però notato che una dichiarazione congiunta non ha valore di norma, nel senso che non può produrre effetti giuridici. È necessario dunque che si pervenga ad una nuova Sequenza contrattuale, che modifichi le indicazioni del 2008 e riapra formalmente ai Dsga l’accesso al FIS.