UN FONDAMENTALE PARERE DELL’ARAN SULLE 35 ORE

La questione della riduzione dell’orario settimanale di servizio del personale ATA ha, fin dall’inizio, costituito un problema di difficile soluzione, sia per l’ambiguità della norma contrattuale sia per la diffusa pretesa sindacale di applicarla in modo generalizzato, estendendo il beneficio anche a personale non rientrante nelle condizioni indicate dall’art. 55 del CCNL del comparto scuola 2007.

Ricordiamo, in proposito, che negli anni trascorsi alcuni dirigenti scolastici che hanno accondisceso alle pressioni sindacali si sono dovuti difendere dall’accusa di danno erariale davanti alla procura della Corte dei conti. Ricordiamo pure che molti revisori dei conti hanno fatto uno specifico rilievo alle scuole circa la fondatezza delle motivazione addotte per giustificare la riduzione oraria.

Questi interventi censori non hanno sostanzialmente modificato l’atteggiamento della parte sindacale, che in molte scuole continua a rivendicare l’opportunità di estendere il beneficio alla maggior parte possibile di personale, ritenendo che non si debba cavillare sulle motivazioni.

Bene ha fatto, pertanto, la collega Gloria Farisè, Dirigente del liceo linguistico “Falcone” di Bergamo, e Presidente dell’ANP di Bergamo, a chiedere sulla materia l’autorevole intervento dell’ARAN, agenzia che rappresenta la parte pubblica in sede di contrattazione collettiva nazionale, ma che tra le sue finalità prevede anche l’eventuale interpretazione dei contratti.

Il parere dell’ARAN, che la collega ci ha autorizzato a pubblicare integralmente, esprime una posizione tutt’altro che estensiva della norma e richiama ad un rigoroso rispetto delle condizioni che autorizzano i Dirigenti scolastici a ridurre l’orario settimanale del personale ATA.

Alleghiamo pertanto il parere affinché tutti gli associati ne prendano atto e possano utilizzarlo nel confronto con la parte sindacale. Ricordiamo nel contempo che la competenza a ridurre l’orario è del Dirigente scolastico e non rientra tra le materie di contrattazione integrativa; infatti l’articolazione dell’orario è compreso tra le materie dell’art. 22, comma 8, lettera b) e non tra quelle del comma 4, lettera c) del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2018.

Parere dell’ARAN