VIAGGI D’ISTRUZIONE E RELATIVI RIMBORSI – PARERE

In merito alla spinosa questione dei viaggi d’istruzione sospesi e poi annullati a causa della pandemia abbiamo ritenuto utile per i colleghi, alle prese con posizioni delle agenzie di viaggio non sempre lineari e con pressanti richieste di rimborso da parte delle famiglie, acquisire il parere esperto dell’avv. Francesco Bragagni, legale di ANP Lombardia, che di seguito riportiamo. Il parere è stato formulato a sostegno dell’azione degli associati della Lombardia, ma è molto importante che non trapeli alle agenzie, nemmeno sui social o in gruppi di condivisione: se dovesse succedere, i colleghi si metterebbero nei guai da soli, perché è evidente che le nuove norme sono protettive dell’interesse delle agenzie, classi terminali a parte. Che si sappia, nessuna di queste questioni è stata ancora sollevata. Potrebbe comunque succedere, ma è bene che non si diano armi alle controparti.

parere

La conversione in legge del D.L. 18/2020, con l’introduzione dell’art. 88 bis nella L. 27/2020, consente di formulare le seguenti osservazioni:

       l’art. 1 della legge di conversione abroga il D.L. 9/2020 (il cui art. 28, comma 9 ha disciplinato per primo il recesso contrattuale in tema di viaggi di istruzione) disponendo che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto, insieme ad altri: ne deriva che sino all’entrata in vigore della L. 27/2020 è il D.L. 9/2020 a regolare i rapporti scuola/agenzia di viaggio;

       l’art. 88 bis L. 27/2020, nel momento in cui entra in vigore, abroga il previgente D.L. e così dispone:

o   si confermano le ragioni alla base della sospensione dei viaggi;

o   si conferma l’obbligazione alternativa fra rimborso e voucher;

o   si consente all’agenzia di emettere rimborsi e voucher solo dopo averli ricevuti dal  fornitore di secondo livello (vettori aerei, alberghi, ecc.);

o   è sempre corrisposto il rimborso in caso di scuola dell’infanzia e classi terminali;

o   sono fatti salvi i “rapporti” fra scuole e agenzie, con effetto per l’a.s. 2020/2021: le scuole potranno modificare date, classi, periodi e destinazioni. Questa disposizione sembra significare che l’impresa resta aggiudicataria, malgrado la risoluzione contrattuale;

o   l’emissione dei voucher non richiede l’accettazione da parte del destinatario;

o   le disposizioni dell’art. 88 bis costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi della L. 218/1995, quindi trovano applicazione indipendentemente dalla giurisdizione radicata dal contratto (per esempio, anche nel caso in cui il contratto stipulato con agenzia di viaggi estera preveda la giurisdizione dello stato nel quale l’agenzia ha sede). 

Dal nuovo quadro delineato si desume che:

       come da noi sostenuto, era l’art. 28 comma 9 D.L. 9/2020, in quanto norma speciale, a definire i rapporti scuola/agenzie di viaggio sino alla L. 27/2020, e non l’art. 88 D.L. 18/2020, di ambito di applicazione generico. Questo significa che non era opponibile un termine di trenta giorni per scegliere fra rimborso e voucher (termine previsto dall’art. 88 cit. ma non dall’art. 28 cit.);

       le scuole che hanno definito i rapporti con le agenzie di viaggio prima del 30 aprile 2020, magari accettando il voucher, hanno chiuso il rapporto obbligazionario anche nell’ipotesi del voucher per le classi terminali;

       nessuna norma pare dare valore all’accettazione della fattura quale elemento dirimente, ma il D.M. 55/2013 sulla fatturazione elettronica equipara l’accettazione o la decorrenza termini della fattura ad un riconoscimento di debito;

       le scuole che oggi pretendono il rimborso per le classi terminali hanno un fondamento per opporsi al voucher;

       le agenzie restano aggiudicatarie per l’anno prossimo ed è possibile modificare i progetti di viaggio, non creando problemi di affidamento.

Avv. Francesco Bragagni